Tutti i Datori di lavoro privati possono accedere a
forme di agevolazione delle assunzioni derivanti dalla quota assegnata
alle singole Regioni dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei
disabili.
La Legge 68/99 art. 13 prevede
le seguenti agevolazioni :
a)
la fiscalizzazione totale per la durata massima di otto anni,
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a INPS ed a INAIL
relativi ad ogni lavoratore disabile assunto in base alla Legge 68/99 con
una riduzione della capacitā lavorativa superiore al 79 per cento oppure
con handicap intellettivo e psichico indipendente a prescindere dalle
percentuali di invaliditā, oppure con minorazioni ascritte dalla
prima alla terza categoria di cui alle tabelle al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra approvato con DPR 915/1978 e successive
modifiche.
b)
la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima
di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a INPS
ed a INAIL relativi
ad ogni lavoratore disabile assunto in base alla Legge 68/99 con
una riduzione della capacitā lavorativa compresa tra il 67 per cento e il
79 per cento invaliditā, oppure con minorazioni ascritte dalla
quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra approvato con DPR 915/1978 e successive
modifiche
c)
.il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilitā operative dei
disabili con riduzione della capacitā lavorativa superiore al 50
per cento, oppure
° per l'apprestamento di tecnologie
di telelavoro, oppure
°°per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del
lavoratore.
Queste agevolazioni possono essere concesse anche ai
datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi, procedono
all'assunzione di disabili.